21 ottobre 2017


Nel paese del Sindaco dei Sindaci si sbaglia la tassa dei rifiuti



A Polignano, per la tassa rifiuti, ogni famiglia vede aumentare il proprio nucleo familiare di una unità per ogni pertinenza domestica. Se fate parte di una famiglia di 4 persone e avete oltre alla casa un box auto ed una cantina, farete magicamente parte di un nucleo di 6 persone ovvero contemporaneamente di un nucleo da 4 (quello originario), più due da uno. Una libera interpretazione delle norme sostenuta dallo stesso dirigente del settore finanze del Comune tesa piuttosto alla copertura dei costi del servizio che ad una equa tassazione dei contribuenti. Dai “premi” promessi in campagna elettorale dalla Giunta Vitto per chi avesse raggiunto livelli di raccolta differenziata consistenti si era dunque passati, convintamente, ad una tassazione della “quota variabile” penalizzante e oltremodo onerosa.
Una questione su cui i portavoce Giuseppe L’Abbate ed Emanuele Scagliusi avevano voluto vederci chiaro presentando prima una interrogazione parlamentare indirizzata al ministro dell’Economia Padoan, il 24 ottobre 2016, e poi un interpello ai funzionari degli Uffici di Montecitorio che aveva informalmente già avvalorato la nostra lettura nonché del prestigioso quotidiano “Il Sole 24 Ore”, in totale contrasto con quella fornita dall’Amministrazione Vitto.
Trascorso un anno, è finalmente giunta la tanto attesa risposta. Il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta non ha fatto altro che darci completamente ragione durante la sua risposta in Commissione Finanze alla Camera. Il modo di calcolare la tassa dei rifiuti di Polignano non ha alcun fondamento normativo. In pratica, il Sindaco dei Sindaci Domenico Vitto, quello che dovrebbe essere il miglior Primo Cittadino di Puglia e che dovrebbe illuminare il percorso degli altri suoi colleghi, applica in maniera errata e svantaggiosa per i cittadini che rappresenta la Tari. Nella replica, il portavoce Giuseppe L'Abbate non ho potuto far altro che ringraziare il Governo per il doveroso chiarimento ed ha invitato Baretta ad emanare una circolare ministeriale il più presto possibile affinché al caos già creatosi non se ne aggiunga di nuovo con le nuove ‘bollette’ in arrivo. L’Esecutivo ha condiviso la preoccupazione di L'Abbate ed ha dichiarato che invierà una nota formale all’Anci, l’associazione dei Comuni italiani, per illustrare le motivazioni alla base della nostra interrogazione e per far comprendere che è necessario quanto prima sistemare la situazione in quei paesi, come la stessa Polignano del Presidente pugliese Vitto, dove si è perpetrato l’errore.
E ora? Ora si aprono scenari incalcolabili con tutti i contribuenti che hanno dovuto pagare una tassa rifiuti calcolata in maniera errata che potrebbero decidere di chiedere il rimborso delle somme versante in eccedenza. Cercheremo di comprendere a breve quale sarà la linea migliore da seguire e che consiglieremo a tutti i cittadini. Purtroppo a nulla sono valsi i nostri campanelli d’allarme l’ottusità di un certo modo di fare amministrazione, la mancanza di dialogo e confronto, porta inevitabilmente a commettere errori così madornali. E fa specie vedere che chi accusa la nostra forza politica di inesperienza, venga poi redarguito dal Governo del suo stesso partito nell’applicazione di una tassa. Siamo senza parole.


FAX - 21.10.2017


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Di seguito la risposta completa del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Pier Paolo Baretta.

[Gli interroganti] chiedono di sapere se la quota variabile della tassa sui rifiuti (TARI) vada calcolata
una sola volta per tipologia di occupazione, ad esempio per una utenza domestica, pur se questa risulti costituita da più superfici. La problematica sollevata è tesa, in particolare, ad evidenziare che se ad esempio una superficie complessiva di 150 mq di cui 100 mq relativi all’appartamento, 30 mq al garage e 20 mq alla cantina e di un nucleo familiare di 4 persone, i comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all’appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superfice totale.
Al riguardo, sentiti gli Uffici interessati, occorre osservare che dalla lettura del punto 4.2 dell’allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999, che disciplina le modalità di calcolo della parte variabile delle tariffe per le utenze domestiche, non si ricava la possibilità di computare la quota variabile sia in riferimento all’appartamento che per le pertinenze. Il punto 3 del predetto allegato 1, infatti, nel disciplinare la suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile, prevede che “la parte variabile ∑TV, invece, dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza”.
Pertanto, da tale disposizione si può far discendere che se una singola utenza è composta da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo. Vale, inoltre, la pena di richiamare quanto indicato nell’art. 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) – i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI – in ordine agli occupanti le utenze domestiche.
Tale comma, infatti, precisa che “Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche”.
La richiamata norma regolamentare prende in considerazione un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa.
Da tale eccezione si deve quindi ricavare la regola generale, applicabile al caso prospettato nell’interrogazione di che trattasi, secondo la quale la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune.

FAX - 28.10.2017


LA VOCE DEL PAESE - 27.10.2017


BLU - 28.10.2017



Comunicato permanente alla partitocrazia: "In Natura e nella Storia tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Voi siete la fine, noi siamo l'inizio, o almeno ci proviamo."