23 novembre 2018


Per l'Amministrazione Vitto la Tari è una tassa indigesta



Tutti quei Comuni che hanno approvato la Delibera relativa al Regolamento TARI, la tassa sui rifiuti, oltre il termine perentorio del 31 marzo 2018 non possono applicare le tariffe stabilite per l’anno in corso. La delibera di Consiglio comunale non è illegittima solo perché è possibile applicare queste tariffe in futuro, ma solo dal 1° gennaio dell’anno successivo, ovvero il 2019. Dopo l’errata quantificazione della quota variabile della Tari sulle pertinenze, partita proprio dal Comune di Polignano e balzata alle cronache nazionali grazie all’interrogazione del nostro Portavoce Giuseppe L’Abbate (M5S), ecco un altro grave errore per l’Amministrazione Vitto che crea ulteriore caos per il lavoro dell’Ufficio Tributi comunale nonché scompiglio tra i contribuenti.
A sancirlo con assoluta e incontrovertibile certezza è il Dipartimento delle Finanze del MEF interpellato sempre dal Portavoce 5 Stelle su suggerimento dell’avvocato Giuseppe Durante. Nella sua nota, il direttore Giovanni Spalletta ribadisce che l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
A Polignano l’approvazione della delibera avente ad oggetto il “Regolamento per la disciplina della TARI – Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti – Anno d’imposta 2018” è avvenuta solamente durante il consiglio comunale del 13 aprile 2018, quindi ben due settimane oltre il termine stabilito dalla normativa del 2006, ribadito con specifico riferimento alla TASI e alla TARI anche dall’art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Nel corso degli anni, la Direzione Finanze del MEF ha proceduto a far rilevare l’illegittimità delle deliberazioni adottate dai Comuni in materia di tributi locali oltre il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, in quanto in contrasto con la norma del 2006. Nell’ottica di una leale collaborazione tra amministrazioni ha dapprima invitato i Comuni ad annullare, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, gli atti adottati tardivamente e poi, nei casi di mancato adeguamento, ha promosso impugnativa dinnanzi ai competenti Organi di giustizia amministrativa. Durante i vari pronunciamenti, il Consiglio di Stato si è espresso dapprima per l’illegittimità tout court dell’atto e poi, nell’agosto 2017, per una nuova lettura della questione: la violazione del termine del 31 marzo non implica di per sé ed automaticamente l’illegittimità delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe, facendole pertanto decadere, ma incide solo sul regime di efficacia temporale. In pratica, la decisione del Consiglio comunale viene “salvaguardata” al fine di consentirne l’applicazione nell’anno successivo, qualora ovviamente non si proceda all’adozione di una nuova determinazione.
Quel che rimane in vigore per il 2018, pertanto, è il precedente regolamento TARI che non è altro che quello al cui interno è presente l’errata disposizione di calcolo sulla quota variabile della TARI. Insomma, un gran immenso caos generato da quelli che si definiscono ‘esperti amministratori’ ma che, di fatto, hanno costretto a pagare più del dovuto i cittadini possessori di pertinenze. Ma che, soprattutto, non sono riusciti a creare un sistema di tassazione che tenga in considerazione il reale rifiuto prodotto, come prevede la normativa. Se si pesasse il rifiuto, come accade in altri Comuni italiani virtuosi da tanti anni non si avrebbero di questi problemi. Nel frattempo i polignanesi che hanno pagato, lo hanno fatto in funzione di una tassazione non valida, chi deve ancora pagare invece può farlo basandosi sul regolamento TARI 2017 ma deve prestare alle pertinenze, dove non deve pagare la quota variabile non dovuta. Invitiamo i cittadini a far valere i propri diritti dinanzi a questa Amministrazione sorda e, al contempo invitiamo questi politicanti che si gonfiano della loro pseudo-esperienza a frequentare qualche corso di Pubblica Amministrazione, come li abbiamo più volte suggerito in passato. Ne beneficerebbero tutti i polignanesi, costretti sinora a subire la loro incapacità.

BLU - 30.11.2018

VDP - 30.11.2018


Comunicato permanente alla partitocrazia: "In Natura e nella Storia tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Voi siete la fine, noi siamo l'inizio, o almeno ci proviamo."