23 dicembre 2013


Bruciano documenti nel silenzio

Foto da: http://goo.gl/8Ecp40
I fatti accaduti lo scorso mercoledì 11 Dicembre sono ancora tutt’altro che chiari. Anzi, pare siano passati piuttosto in sordina. Stiamo parlando dell’incendio al mercato ortofrutticolo di via Conversano, in cui sono stati ritrovati vecchi atti del Comune di Polignano.
Prontamente abbiamo fatto richiesta a Palazzo di Città per avere più informazioni su quanto è andato perso e perché.
Soprattutto ci chiediamo cosa ci facessero documenti, atti pubblici, in un capannone abbandonato e per nulla controllato (che torna all’attenzione della politica solo sotto campagna elettorale, ma questa è un’altra storia). Sarebbe gradito anche sapere esattamente di che tipo di atti si trattava e se magari fossero destinati al macero oppure all’archiviazione e se sono stati digitalizzati come da normative vigenti. Ciascun documento depositato in un archivio, infatti, è soggetto al vincolo archivistico, ossia ad un insieme di relazioni logiche e formali con gli altri documenti ivi contenuti che li collega alle funzioni istituzionali dell’ente e che la gestione degli stessi, anche nel caso di affidamento a soggetti terzi, rimane imputata all’Ente. L’art. 67, comma 3, DPR 445/2000, infatti, disponendo in tema di trasferimento dei fascicoli dall’archivio corrente a quello di deposito, parla di un unico responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi. Al comma secondo, lo stesso articolo prevede che “il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente”.
E certamente non può avvenire, alla rinfusa, in un capannone non destinato a tale funzione. Nel caso di scarto di vecchi atti, invece, l’autorizzazione alla distruzione del documento viene resa ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. d), D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. La distruzione non autorizzata dei documenti dell’archivio è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 ad euro 38.734,50, ai sensi dell’art. 169, comma 1, D.Lgs. 42/2004.
Il nulla osta allo scarto è autorizzato dal Soprintendente dell’archivio centrale dello Stato e il direttore dell’archivio di Stato competente per territorio per le amministrazioni periferiche, i quali decidono entro 30 giorni dal ricevimento degli elenchi.
Attendiamo risposte celeri da chi di competenza. Ci auguriamo che tutto sia in regola e non vi siano ulteriori preoccupazioni in merito.

Comunicato permanente alla partitocrazia: "In Natura e nella Storia tutto ha un inizio e tutto ha una fine. Voi siete la fine, noi siamo l'inizio, o almeno ci proviamo."